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TAX ALERT 2021/06


11-10-2021
L’Agenzia delle Entrate conferma il proprio mutamento interpretativo sulla detrazione dell’IVA assolta in dogana


L’Agenzia delle Entrate, con i Principio di diritto n. 13 del 29 settembre 2021, afferma che solo l’effettivo destinatario delle merci può detrarre l’IVA assolta in dogana.  Le affermazioni dell’Agenzia delle Entrate  – che sembrano ispirate dall’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea nella causa C-621/19 emessa in data 8 ottobre 2020, Weindel Logistik Service – confermano il revirement interpretativo cominciato con la risposta all’istanza di interpello n. 4 del 13 gennaio 2020 nella quale l’Agenzia delle Entrate, discostandosi dai propri precedenti, ha affermato che la detrazione dell’IVA assolta all’importazione spetta unicamente al destinatario della merce, previa registrazione delle bollette doganali nella propria contabilità IVA, a condizione che i beni importati presentino un nesso immediato e diretto con la sua attività economica.

I principi espressi non sembrano comunque precludere la detraibilità dell’IVA assolta in dogana in relazione alle importazioni di beni in regime di consignment stock per le quali restano applicabili i principi espressi dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 346 del 5 agosto 2008 e nella risposta all’istanza di interpello n. 509 del 26 luglio 2021. Resta attuale anche l’interpretazione espressa nella Risoluzione 11 gennaio 2019, n. 6 nella quale l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto di detrazione dell’IVA assolta in dogana in capo al locatore nel contesto di un contratto di leasing e noleggio in quanto quest’ultimo può disporre dei beni come proprietario.

I principi espressi nel Principio di diritto n. 13 impongono una verifica delle modalità di esercizio del diritto di detrazione dell’IVA all’importazione con particolare attenzione ad alcune fattispecie quali l’importazione di beni per l’effettuazione di lavori per conto terzi (cd. toll manufacturing).